REGOLAMENTO INTERNO DEL COM.IT.ES DELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE ITALIANA IN BUCAREST/ROMANIA
Art.1 Costituzione e Definizioni
In ottemperanza alla legge n. 286 del 23 ottobre 2003 e in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 200 n. 395, opera a Bucarest/Romania, il Comitato degli Italiani all’Estero per la circoscrizione consolare di Bucarest (“COM.IT.ES”).
- Ai fini del presente regolamento (“Statuto”) si intende per:
- “Legge”, la legge 23 ottobre 2003, 286;
- “Regolamento di Attuazione”, il sopraindicato Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 2003 395;
- “COM.IT.ES”, il Comitato degli Italiani all’Estero per la circoscrizione di Romania;
- “Associazioni”, quanto definito dall’art. 7 della Legge;
- “Statuto”, il presente regolamento
- Con maggioranza assoluta si intende la maggioranza di tutti gli aventi diritto, siano essi presenti o meno (quindi, nel caso dell’Assemblea, almeno 7 consiglieri).
- Con maggioranza semplice si intende la maggioranza gli aventi diritto presenti (purché partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto).
- Con MAECI si intende il Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione internzionale.
Il COM.IT.ES è apartitico e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
Art. 2 BILANCIO
Il COM.IT.ES provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini
mediante:
- Le rendite del suo eventuale patrimonio
- I contributi annuali disposti dal A.E.C.I.
- Le elargizioni di Enti, pubblici e privati, publiche amministrazioni Europee, italiani e romeni.
- Il ricavato da attività e manifestazioni varie
- L’anno fiscale del cOMIT.ES e’ dal primo gennaio al 31 dicembre.
- Il COM.IT.ES, entro 45 giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti.
- Ogni eventuale o presunta irregolarità verificata dai revisori viene portata a conoscenza dei Consiglieri e denunciata alle autorità competenti
- Il COMIT.ES si riunisce prima della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo.
- I bilanci del COMIT.ES sono pubblici, e i libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l’impiego dei finanziamenti disposti dal MAECI e dagli enti o istiutuzioni pubbliche, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.
Art. 3 ORGANI
- Assemblea
- Presidente
- Vice-presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Esecutivo
- Commissioni di lavoro
- Revisori dei conti
Art. 4 L’ASSEMBLEA DEL COM.IT.ES
L’Assemblea del COM.IT.ES anche su proposte pervenute da esponenti della comunità italiana residente, ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
- Mettere in atto programmi operativi che si ispirino ai Principi Fondamentali e agli scopi del COM.IT.ES.
- Eleggere a maggioranza assoluta il Presidente.
- Eleggere Esecutivo e due Revisori dei conti.
- Approvare a maggioranza semplice i Bilanci preventivi e consuntivi.
- Modificare a maggioranza assoluta il seguente regolamento.
Art. 5 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
- Essa può essere ordinaria o straordinaria.
- In via ordinaria avviene con almeno dieci giorni calendaristici di preavviso scritto, a mezzo posta elettronica, da parte del Presidente, dalla maggioranza dell’Esecutivo o da 1/3 dei membri dell’Assemblea e dall’Autorità Deve essere corredata da: luogo, data, ora della seduta, ordine dei giorno e orario di chiusura dei lavori.
- L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, dalla maggioranza dell’Esecutivo o da 1/3 dei membri dell’Assemblea e dall’Autorità consolare per iscritto, a mezzo posta elettronica, con almeno cinque giorni di preavviso. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è di regola pubblica, salvo casi eccezionali.
- La convocazione è inviata agli organi del COM.IT.ES, all’Ufficio consolare e per conoscenza alla stampa ed ai mezzi di comunicazione esistenti sul territorio per dovuta diffusione. La convocazione dovrà indicare nel caso della presenza di esperti esterni, nominativi e funzione.
Art. 6 ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA
- L’ordine dei giorno delle riunioni dell’Assemblea è stabilito dall’Esecutivo, su proposta del Presidente.
- Variazioni o integrazioni all’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie vengono apportate solo su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri, sempre che siano attinenti ai problemi all’ordine dei giorno, o che vengano richieste per motivi urgenti.
Art. 7 RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA
- Sono presiedute dal Presidente, in sua assenza sarà compito del Vice Presidente, in caso di assenza di quest’ultimo la presidenza passerà a carico del membro più anziano di età dell’Esecutivo.
- Previa comunicazione con la Segreteria, la partecipazione è possibile anche in tele/video conferenza in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile un collegamento. Qualora la presenza concordata in tele/video conferenza si rivelasse comunque impossibile, l’assenza del consigliere si considera giustificata.
- Tutti i membri hanno diritto di prendere la parola per esprimere il loro parere, una volta per ogni argomento,
- la durata degli interventi verranno stabiliti dal presidente e saranno uguali per ogni membro in eguale misura di tempo,
- i membri hanno diritto ad una sola replica nei tempi previsti dal Presidente.
- Tutte le delibere del COM.IT.ES devono essere prese, in via ordinaria, per alzata di mano a maggioranza semplice. Solo nel caso in cui il voto coinvolga il giudizio su una persona, o su di un caso di estrema delicatezza, il Presidente, motu proprio, o su richiesta di almeno 1/3 dei membri presenti, fa avvenire la votazione per appello nominale, su richiesta del 1/3 di dei membri presenti si procede per scrutinio segreto.
- Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.
- Il Presidente può invitare consulenti esterni o tecnici esterni per le commissioni a partecipare ed a prendere parola su determinati argomenti, previa approvazione del comitato esecutivo a maggioranza assoluta. In ogni caso gli ospiti hanno il solo diritto di relazionare ed a rispondere a precise domande, non possono partecipare al voto deliberatorio. Le spese di partecipazione dovranno essere preventivamente approvate dal comitato esecutivo.
- Tutte le riunioni sono verbalizzate dal segretario. Nel caso di presentazioni di mozioni, da parte di consiglieri è richiesta la formulazione scritta da parte degli stessi.
- Tutte le delibere del COM.IT.ES devono essere riportate nell’albo delibere e sul sito web che verra’ aperto per l’occorrenza (es.:comites.ro) .
- Il COM.IT.ES si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all’anno. (Art. 10)
- Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il COM.IT.ES adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Art. 8 Il Presidente
Il Presidente rappresenta il COM.IT.ES e ne è il rappresentante legale, ed è l’interlocutore diretto con l’Autorità Consolare. Viene eletto secondo la prassi stabilita dalla legge (Art.10, primo comma). Firma ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario.
Art. 9 Il VICE PRESIDENTE
Eletto a maggioranza semplice tra i membri dell’Esecutivo, il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento il Presidente.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del COM.IT.ES.
Art. 10 IL SEGRETARIO
Il Segretario del COM.IT.ES svolge anche le funzioni di Segretario dell’Esecutivo, viene nominato, a norma dell’art. 5 (secondo comma) e dell’art. 29 della legge, dal Presidente. Egli provvede alla conservazione degli atti dell’Assemblea, dell’Esecutivo ed alla stesura dei verbali che firmati dal presidente e da lui medesimo controfirmati vengono trasmessi all’Ufficio consolare (Art. 33 com2).
Il Segretario coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.
Partecipa alle riunioni degli organi del COM.IT.ES ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli obiettivi dell’Assemblea ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell’attività del COM.IT.ES stesso.
Art. 11 IL TESORIERE
Il Tesoriere deve agire nel rispetto delle direttive dell’Assemblea; viene eletto all’interno dell’Esecutivo, di cui fa parte. Egli provvede a tutte le Operazioni contabili-amministrative e ne conserva gli atti. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, e li presenta all’Esecutivo. Riceve e deposita i fondi del Comites sull’apposito c/c bancario. Convoca i Revisori dei Conti per la certificazione contabile e di bilancio.
Art. 12 L’ESECUTIVO
L’Esecutivo, composto da un numero non superiore ad 1/4 dei membri dell’Assemblea, è formato dai membri a tal uopo eletti a maggioranza semplice secondo i dettami della legge, più il Presidente. L’Esecutivo è convocato con una scadenza minima di due mesi, convocato con comunicazione scritta del Presidente almeno otto giorni prima della riunione, ed in casi urgenti anche verbalmente in termini di tempi più ristretti, comunque informando la segreteria del COM.IT.ES per la verbalizzazione. La sua convocazione è possibile anche su richiesta di almeno due dei suoi membri. In tal caso la richiesta scritta deve essere indirizzata al Presidente. Compito dell’Esecutivo è quello di affiancare il Presidente nello:
- Stabilire l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea.
- Elaborare i bilanci da sottoporre all’Assemblea.
- Esaminare i problemi relativi all’attività del COM.IT.ES, ed elaborarne le soluzioni.
- Proporre le Commissioni di lavoro e il loro Presidente.
- Prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che, altrimenti, spetterebbero all’Assemblea, quando la necessità e l’urgenza siano tali da non permetterne la Di queste delibere viene fatta relazione all’Assemblea nella sua prossima riunione, per ottenerne la ratifica.
- Le riunioni dell’Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei membri.
- Previa comunicazione con la Segreteria, la partecipazione è possibile anche in tele/video conferenza in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile un collegamento in tal senso. Qualora la presenza concordata in tele/video conferenza si rivelasse comunque impossibile, l’assenza del consigliere si considera giustificata.
Art. 13 LE COMMISSIONI DI LAVORO
Compito delle Commissioni è lo studio di problemi specifici, rielaborazione di proposte e l’eventuale realizzazione di progetti per conto del COM.IT.ES.:
- Le Commissioni di lavoro miste sono così chiamate, perché formate da membri COM.IT.ES e da esperti esterni. Esse sono presiedute da un membro dell’esecutivo. Il Presidente di Commissione riferisce all’Assemblea sulla composizione e sulla fase di avviamento. L’Assemblea ratifica a maggioranza semplice la costituzione della Commissione.
- In caso di più candidature alla presidenza, il Comitato elegge il Presidente fra i candidati presentati. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Se la parità sussiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. La formazione di una Commissione di lavoro viene proposta dall’Esecutivo all’Assemblea.
- Le votazioni per i Presidenti delle varie Commissioni avvengono separatamente.
- Lo stesso membro non può essere Presidente di più di una commissione.
- Le Commissioni eleggono nel proprio seno un relatore.
- Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare il Presidente, il vice-presidente, il Segretario, un membro dell’Esecutivo a tal uopo delegato, il Capo dell’Ufficio consolare o un suo delegato. Possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni.
- I Presidenti di commissioni formulano all’assemblea la proposta di composizione della commissione possibilmente nel rispetto dei seguenti criteri:
- numero massimo 11 membri,
- pluralità della rappresentanza anche delle periferie.
- Il Presidente di commissione sottopone alla ratifica dell’Assemblea la composizione definitiva della commissione ed il piano di finanziamento della stessa.
- Le proposte delle Commissioni devono essere approvate dall’Assemblea per diventare operanti.
Art. 14 Soluzione delle controversie (art. 33 dpr 395)
- In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 24 della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri all’autorità consolare, al segretario generale del Consiglio generale degli italiani all’estero e ai membri del Consiglio generale degli italiani all’estero residenti nello Stato ove opera il COM.IT.ES è espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
- Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 24 della legge e’ ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio avente sede in Roma. La procedura di composizione in via amministrativa prevista dall’articolo 24 della legge deve essere esperita preliminarmente.
Art. 15 BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO DEL COM.IT.ES
In accordo con quanto disposto dal MAECI in tema di bilancio preventivo e rendiconto consuntivo, il COM.IT.ES salvo diversa disposizione motivata dell’Assemblea o in casi urgenti del Presidente approva il bilancio preventivo entro la fine del mese di giugno e il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di gennaio.
Art. 16 I REVISORI DEI CONTI
- L’Assemblea elegge due Revisori dei conti, il terzo, designato dal Consolato, assume la presidenza del Collegio. (Art. 4 comma 2 DPR 395 del 29 Dicembre 2003).
- Possono essere designati Revisori dei Conti cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
- Le candidature sono presentate dai membri del COM.IT.ES. In caso di candidature in eccedenza, il COM.IT.ES procede per votazione. Sono eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità persiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 17 REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE E DI BILANCIO
Il Tesoriere, a nome del COM.IT.ES, convoca, entro trenta giorni dalla fine della gestione annuale, i Revisori dei conti per la verifica dei libri contabili e delle certificazioni del Bilancio Consuntivo. I Revisori dei conti devono consegnare al COM.IT.ES, entro sette giorni dalla data di revisione, un verbale, avente validità di certificato, sullo stato di contabilità della cassa, sulla regolarità delle operazioni amministrative e sulla esattezza e corrispondenza dei calcoli riportati nel Bilancio Consuntivo. Il verbale dei Revisori dei conti deve essere consegnato ai membri del COM.IT.ES in tempo utile per la presentazione dei bilancio nei termini di legge. Il Presidente del COM.IT.ES deve presentare il Bilancio Consuntivo, controfirmato nella scheda sintetica dal Collegio dei Revisori dei conti e accompagnato dal verbale di approvazione del COM.IT.ES, dal verbale dei Revisori dei Conti, firmato dagli stessi, all’Autorità Consolare locale.
Art. 18 I VERBALI
Tutte le riunioni dell’Esecutivo, dell’Assemblea e delle Commissioni devono essere verbalizzate. Le bozze dei verbali dovranno poi essere rimesse all’indirizzo dei membri dell’ Organo per cui si è convocata la riunione , dell’Ufficio Consolare, redatti e firmati dal verbalista. Ogni verbale dovrà riportare la data e l’ora d’inizio della riunione, il numero ed il nome dei presenti, quello degli assenti giustificati ed ingiustificati ed il luogo della riunione. Dovrà annotare l’ora, eventuali varianti nelle presenze, l’ora di chiusura della riunione, l’ordine del giorno e le sue eventuali modifiche. I membri dell’Assemblea che desiderano riportare a verbale i loro interventi in forma letterale dovranno presentarli in forma scritta al Segretario. I verbali dell’Esecutivo vengono consegnati nel periodo di tempo più breve possibile, e comunque prima della riunione successiva. I membri dell’Esecutivo possono formulare rilievi per iscritto da presentare al Presidente in apertura della successiva riunione. I rilievi scritti vengono trattati in apertura di seduta. I verbali dell’Assemblea plenaria e dell’Esecutivo sono affissi pubblicamente nella bacheca della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata di Italia in Bucarest. I verbali dell’Assemblea plenaria sono messi a disposizione delle Associazioni iscritte all’albo consolare dietro richiesta scritta e sono pubblicati sul sito web del COM.IT.ES.
Art. 19 LE ASSENZE
- L’assenza alla seduta dell’Assemblea o dell’Esecutivo va notificata, prima della seduta, con una comunicazione scritta, via email o telefonicamente alla segreteria.
- Si considerano assenze ingiustificate tutte quelle non comunicate per iscritto, via E- mail o telefonicamente in anticipo, alla segreteria. Dopo tre assenze ingiustificate e consecutive ad assemblee ordinarie il Consigliere decade a tutti gli effetti (Art. 8, Legge 23 ottobre 2003, n. 286).
Art. 20 SEDE DELLE RIUNIONI
- Le Assemblee e le riunioni dell’Esecutivo si tengono istituzionalmente nella sede del COM.IT.ES o all’indirizzo riportato sulla convocazione della riunione. Sono accettate, in casi speciali, riunioni in teleconferenza.
- I membri del COM.IT.ES presenti alle Assemblee firmano il registro delle presenze che serve da controllo per eventuali rimborsi spese.
- Commissioni si riuniscono secondo il piano di finanziamento approvato dall’assemblea.
Art. 21 RIMBORSO DELLE SPESE
- Tutti gli incarichi relativi all’attività del COM.IT.ES sono gratuiti. Rimborsi spese e diarie sono stabiliti secondo la normativa ministeriale vigente.
- I rimborsi spese e le diarie sono di regola erogati a scadenza trimestrale (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre). Superati 60 giorni dai pagamenti, eventuali richieste integrative non saranno prese in considerazione.
Art. 22 DECADENZA DAGLI INCARICHI. REVOCA. SOSTITUZIONE. DIMISSIONI
- Il voto dell’Assemblea contrario ad una proposta dell’Esecutivo non ne comporta la decadenza.
- Il Presidente, l’Esecutivo, i singoli membri dell’Esecutivo, i Presidenti di commissione, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei membri e votata a maggioranza assoluta dai membri dell’Assemblea. Le necessarie successive elezioni avvengono secondo le norme previste dalla legge istitutiva.
- Le dimissioni del Presidente o dei membri dell’Esecutivo e dei Presidenti di commissione hanno effetto solo dopo che l’Assemblea ne ha preso atto.
- Fino alle elezioni del nuovo Presidente e del nuovo Esecutivo, il Presidente e l’Esecutivo uscente svolgeranno lavoro di normale amministrazione. Non è prevista l’elezione del nuovo Esecutivo né la nomina del Segretario antecedentemente all’elezione del nuovo Presidente.
- Costituiscono inoltre motivi di decadenza:
- Le dimissioni.
- La perdita della residenza nella circoscrizione.
- La perdita della cittadinanza italiana.
- Il riacquisto della cittadinanza italiana per i membri stranieri.
- La perdita del diritto dell’elettorato attivo, indegnità e colpe gravi.
- Il Presidente, qualora un membro dell’Assemblea leda con il suo atteggiamento o espressioni verbali la dignità del COM.IT.ES, ne propone la sospensione e l’allontanamento dalla seduta in corso.
Art. 23 APPROVAZIONE E VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO
- Tale Regolamento entra in funzione dopo aver avuto l’approvazione dell’Assemblea.
- Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto, da almeno tre membri, al Presidente, che, dopo averne informato l’Esecutivo, le mette all’ordine del giorno della successiva riunione dell’Assemblea.
Il presente Regolamento interno è stato approvato in data 28-12-2021